domenica 6 maggio 2012

ottimizzare la tassazione 2° punto

Carissimo Mosè riprendo il post che avevamo lasciato in sospeso, porto avanti il discorso non per esaurire l'argomento, quanto per focalizzare un punto che mi sembra fondamentale.

Le tue considerazioni sono assolutamente esatte nel caso di acquisti all'asta, per un trading immobiliare di quel quel genere, può essere giusto intestare la casa come prima casa altrimenti le tasse di registro erodono il profitto.

In questi tempi di mercato particolarmente illiquido e volatile, devi piuttosto rivolgere la tua attenzione anche ad altri canali di acquisto. Gli immobili all'asta hanno valutazioni ora troppo alte, mentre il mercato è disorientato e il retail che deve vendere può mettere sul mercato immobili decisamente sottovalutati, basta saper scegliere.

Comunque ti anticipo che una immobiliare pura oltre che per ottimizzare la tassazione (può pagare anche l'1% di tassa di registro in alcune condizioni) è utilissima per una opportuna separazione tra attività di investimento e patrimonio familiare.

Tutti questi argomenti meritano opportuni approfondimenti.

2 commenti:

  1. Caro Roberto, credo che una società che fa trading immobiliare comunque debba pagare fior di quattrini.

    Per quanto riguarda il fatto che tali società possano pagare solo l’ 1% di tassa di registro è vero ma solo raramente e cioè quando chi vende è un’altra società che aliena un bene non in regime iva ma con tassa di registro.

    Ma quando chi vende è un privato allora la società che acquista paga il 10% sull’effettivo prezzo dell’immobile e non sul catastale.

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  2. Ciao Mosè ti ringrazio, tantissimo per il tuo post voglio arricchire questo blog sono stupito delle visite che ho ricevuto.


    Effettivamente è proprio come dici il registro all'1% si applica a transazioni tra persone giuridiche fuori dal regime iva.
    Però per esperienze personale debbo dirti che dipende molto dall'ufficio del registro, che può essere di manica più o meno larga nell'interpretazione della norma.
    Il dettato normativo a cui si fa riferimento è costituito dal co. 6 dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del citato D.P.R. n. 131/1986, secondo cui “se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni” è soggetto all’imposta di registro nella misura dell’1%, in luogo della tassazione ordinaria.

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